ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

Rovereto (Trento), 4 aprile 2004

 

 

PROPOSTA DI MODIFICA ART. 16 – COMMI 1 e 2 DELLO STATUTO FEDERALE

(delibera del Consiglio Federale n. 28 del 07.03.04)

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Articolo 16 - Attivitΰ dell'Assemblea Nazionale.

1 – L’Assemblea Nazionale ordinaria.

Omissis………. L'Assemblea Nazionale riunita per il rinnovo delle cariche federali si considera validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione θ richiesta la presenza della metΰ piω uno degli aventi diritto a voto θ richiesta la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto a voto che rappresentino almeno 1/3 dei voti validi. ……….. omissis

2 – L’Assemblea Nazionale straordinaria.

Omissis…………Nelle Assemblee straordinarie elettive o per le modifiche allo Statuto, in prima convocazione θ richiesta la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritti a voto, e, in seconda convocazione, per le modifiche allo Statuto, la presenza di almeno i 3/5 degli aventi diritto a voto, la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto a voto che rappresentino almeno 1/3 dei voti validi. mentre per quelle elettive vale lo stesso quorum dell’Assemblea elettiva ordinaria……… omissis