PROPOSTA DI MODIFICA ART. 16 COMMI 1 e 2 DELLO STATUTO
FEDERALE
(delibera
del Consiglio Federale n. 28 del 07.03.04)
Articolo 16 - Attivitΰ dell'Assemblea
Nazionale.
1 LAssemblea Nazionale ordinaria.
Omissis
. L'Assemblea Nazionale riunita per il rinnovo delle cariche
federali si considera validamente costituita, in prima convocazione,
quando sono presenti almeno i 2/3 degli aventi diritto a voto; in
seconda convocazione θ richiesta la presenza della metΰ piω uno degli aventi
diritto a voto θ richiesta la presenza di almeno 1/3 degli aventi
diritto a voto che rappresentino almeno 1/3 dei voti validi.
.. omissis
2 LAssemblea Nazionale straordinaria.
Omissis
Nelle Assemblee straordinarie elettive o per le modifiche allo
Statuto, in prima convocazione θ richiesta la presenza di almeno i 2/3 degli
aventi diritti a voto, e, in seconda convocazione, per le modifiche allo
Statuto, la presenza di almeno i 3/5 degli aventi diritto a voto, la
presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto a voto che rappresentino almeno 1/3
dei voti validi. mentre per quelle elettive vale lo stesso quorum
dellAssemblea elettiva ordinaria
omissis